Spett. redazione, ricevo dalla madre di uno studente frequentante l'istituto superiore che dirigo la revoca, allegata, al consenso del trattamento dei dati personali sensibili per fini istituzionali, nonchè per fini di ordine sanitario.
Suppongo che tale revoca sia collegata alla mancata effettuazione delle vaccinazioni.
Chiedo cortesemente quali siano, in generale, le implicazioni della recova come formulata dalla sig.ra e quali provvedimenti dovrò adottare qualora entro fine ottobre non presenti l'autocertificazione in materia vaccinale.
Ringrazio e porgo distinti saluti.
La risposta di Privacy for School
Con riferimento alla dichiarazione in ordine alla quale è richiesto parere, si osserva che la stessa va considerata priva di effetti giuridici.
Si rileva infatti che il titolo di legittimazione in base al quale la PA tratta dati personali altrui non è il consenso dell’interessato: come è intuitivo, se così non fosse, sarebbe consentito a ciascuno paralizzare l’esercizio delle funzioni pubbliche. Unica eccezione è per gli esercenti, anche pubblici, di professioni sanitarie (ad es. le ASL) con riferimento ai dati inerenti la salute. Anche in questo caso, la ragione della eccezione è intuitiva: non essendo consentita l’imposizione di trattamenti sanitari, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (tra i quali rientra la vaccinazione obbligatoria), la disciplina privacy segue la disciplina sostanziale.
Dispone l’art. 18 D.Lgs 196/2003 con riferimento ai dati personali di ogni tipologia: “4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato”.
Con particolare riferimento al trattamento delle informazioni personali attenenti la salute degli alunni da parte delle istituzioni scolastiche, questo è legittimato poi dal combinato disposto degli artt. 20, 95 e 96 DLgs 196/2006 e dal DM 305/2006 (con particolare riferimento alla scheda n 5 che attiene al trattamento dei dati personali sensibili degli alunni per finalità didattiche e di valutazione).
In sintesi, sia con riferimento ai dati cd ordinari sia con riferimento ai dati sensibili e tra questi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’impianto del D.Lgs n 196/2003 rende irrilevante il consenso dell’interessato (art. 18, quarto comma) al trattamento delle informazioni personali che lo riguardano da parte dell’ente pubblico, poiché per tale contesto vale il diverso titolo di legittimazione della previsione nelle specifiche fonti normative (ai sensi del citato art. 20 l’autorizzazione al trattamento cioè deve essere prevista da espressa disposizione di legge o di regolamento nei quali siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: elementi rinvenibili – appunto- nel combinato disposto degli artt. 95 e 96 del D.Lgs n 196/2003 e nel citato DM 305/2006).
Dunque se il consenso dei genitori non condiziona l’azione della scuola e quindi il trattamento dei dati personali dell’alunno, la sua revoca è del tutto irrilevante.
Ciò non toglie che il rispetto delle altri obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 al titolare del trattamento, pubblico o privato, dei dati personali altrui (nel nostro caso, le istituzioni scolastiche) condizioni la legittimità del trattamento: ci si riferisce in particolare all’informativa (art. 13 Codice) e alla nomina degli incaricati (art. 30 Codice).
Con riferimento alle conseguenze della mancata presentazione entro il 31.10.2017 del certificato vaccinale o dell’autocertificazione (art. 5 L. n. 119/2017), si osserva che l’art. 3 comma 2 della medesima legge prevede che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti è segnalata, entro i successivi 10 giorni, dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale che, ove non si sia già attivata, provvede agli adempimenti di competenza e, se del caso, alla convocazione dei genitori (o dei tutori o dei soggetti affidatari) e all’eventuale sanzione degli stessi, in caso di perdurante inottemperanza.
Data di pubblicazione: 02/11/2017