PRIVACY E PUBBLICAZIONE ELENCO CLASSI SU SITO SCUOLA
Chiedo cortesemente un riscontro circa i riferimenti che legittimano o meno la pubblicazione sul sito web degli elenchi di formazione delle classe ad inizio anno scolastico.
Vale lo stesso per la pubblicazione dei gruppi di studenti che partecipano a diverse attività proposte dalla scuola nel corso dell'anno?
Grazie
La risposta di Privacy for School
Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 ha avuto modo di esprimersi su una questione simile: una scuola aveva pubblicato l’elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando con un carattere più chiaro i nomi dei “ripetenti”.
Non è chiaro, dall’atto decisionale del Garante, se l’asserita evidenziazione fosse voluta o frutto di una svista informatica: non è, peraltro, rilevante.
Il Garante ha analizzato la questione della pubblicazione (ovvero: diffusione) dell’elenco degli studenti divisi per classe, rilevando che, in difetto di una specifica norma autorizzativa, la diffusione dei dati personali ad opera delle pubbliche amministrazioni non è consentita (art. 19, comma 3, D.Lgs. 196/2003).
Di qui – e non in ragione dell’asserita evidenziazione dei nomi dei “ripetenti” – la decisione del Garante, di vietare alla scuola di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale.
Alla luce di questa decisione, la scelta di limitare l’accesso alle singole richieste sembra preferibile, stante l’orientamento “restrittivo” adottato dal Garante in tema di diffusione. Nessun pregiudizio sarà arrecato alle famiglie, purchè i dati siano comunque accessibili su richiesta. Le modalità indicate vanno tutte bene purché, nel caso della mail, sia la famiglia ad aver dichiarato/accettato di ricevere le informazioni a quell'indirizzo.
Ciò premesso, stante la posizione del Garante in materia (non risultano pubblicati ulteriori Provvedimenti in argomento) si ritiene che sia opportuno che la scuola non proceda alla pubblicazione di quanto indicato nel quesito.
Nel caso decida comunque di farlo, è bene che questa pubblicazione sia limitata ad un arco temporale molto ristretto (una settimana/dieci giorni) e che poi i dati vengano tolti dal sito, in modo da ridurre di molto la potenziale portata lesiva dell'atto.
Data di pubblicazione: 20/12/2017