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Si sottopone Vostra cortese attenzione la questione relativa alla pubblicazione DA PARTE DI DOCENTI ACCOMPAGNATORI di foto su facebook degli alunni durante il viaggio d'istruzione o durante momenti di attività didattica in classe. Si precisa che il Regolamento d'Istituto prevede che la pubblicazione possa avvenire esclusivamente sul profilo FB dell'Istituto e non sui singoli profili dei docenti. Si verifica che due docenti al ritorno dal viaggio d'Istruzione hanno ampiamente pubblicato foto del viaggio con gli alunni sui loro profili personali, incuranti del Regolamento. Si richiede la normativa a tal proposito e suggerimento sull'opportunità di richiami e provvedimenti. Distinti Saluti

La risposta di Privacy for School

La questione va analizzata sia dal punto di vista del regolamento interno della scuola che da quello della normativa, in evoluzione come è noto, in materia di protezione dei dati personali. Va aggiunto che il Garante della Privacy ha pubblicato una guida sulla tutela dei dati personali a scuola, che contiene anche uno scarno riferimento alle foto di gite scolastiche. Esso copre però solo il caso di foto scattate da genitori e per uso personale o familiare, dichiarandolo lecito entro questo ambito. Non è questo il caso cui si fa riferimento nel quesito. Gli ambiti normativi cui fare riferimento sono essenzialmente due: il Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 unitamente al DLgs. 196/03 (codice privacy italiano, che probabilmente a breve sarà abrogato, se passa la proposta del precedente governo presentata nel consiglio dei ministri del 21 marzo scorso) e il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti – art. 2 comma 2). Il DPR 249 e l’art. 96 del Codice si limitano a fissare il principio che lo studente è titolare di un diritto alla tutela della riservatezza. L’art. 19 del Codice privacy è quello relativo alla tutela dei dati personali. Le immagini non sono infatti dati sensibili, salvo che il contesto le renda tali. Ma sono pur sempre dati personali, che le pubbliche amministrazioni – come la scuola – possono legittimamente trattare, previa informativa e senza il consenso dell’interessato, solo per fini istituzionali. Al di fuori di tale ambito, il trattamento fatto non da una pubblica amministrazione ma da un privato (tale è il docente che pubblica la foto sul suo profilo personale) richiede un consenso specifico e preventivo, reso a seguito di informativa altrettanto puntuale. Infatti, le norme che si applicano alla scuola, pur con i limiti sopra indicati (trattamento per finalità istituzionali previa informativa agli interessati), non si applicano a privati, quali sono i docenti accompagnatori quando pubblicano sul loro profilo facebook che, dunque, nella circostanza, agiscono per proprio conto e non nello svolgimento di compiti istituzionalmente affidati. Il mandato loro affidato è infatti quello di accompagnare gli alunni e vigilarli durante il viaggio, non di documentare l’attività sui propri profili personali, nè tanto meno di diffondere all’universo mondo dati personali di cui sono venuti in possesso. In questo caso, peraltro, agiscono contro una specifica previsione del regolamento della scuola in cui prestano servizio e quindi in violazione di regole cogenti. Il loro comportamento sarebbe appena meno grave qualora avessero provveduto a procurarsi la liberatoria informata da parte di ciascuno dei genitori dei ragazzi di cui hanno pubblicato la foto. Ma, anche in questo caso, avrebbero violato il regolamento di istituto e sarebbero quindi passibili di sanzioni. Alla luce di quanto premesso, si esprimono le seguenti considerazioni, premettendo che non conosciamo esattamente i fatti, il tipo e la quantità delle foto diffuse, se i docenti sono stati autorizzati dalle famiglie, ecc: 1) i docenti accompagnatori appaiono responsabili di comportamenti contrari a quanto stabilito dal regolamento di istituto della scuola e dunque sono astrattamente sanzionabili sotto il profilo disciplinare; 2) l'eventuale sanzione relativa andrà determinata in relazione alle circostanze eventualmente aggravanti o attenuanti (come la recidiva, la "storia"personale dei docenti, il concorso con altri, la durata nel tempo della illecita pubblicazione, il numero degli alunni coinvolti, ecc.). Poi, ovviamente, si apre tutto il discorso di eventuali contestazioni di tipo privatistico che alunni o genitori che si sentissero lesi nei loro diritti potrebbero avanzare, ma su questo punto la scuola per ora non deve fare nulla, se non, appunto, limitarsi alla sua sfera, quella disciplinare.
Data di pubblicazione: 04/04/2018

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