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La risposta di Privacy for School

La pubblicazione di foto e video realizzati dalla scuola é possibile ma ai fini della relativa legittimità è necessario non tanto il consenso dei genitori quanto aver fornito agli stessi una adeguata informativa preventiva ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del Regolamento UE 2016/679. Infatti, come già detto in precedenti risposte, la pubblicazione di foto ed immagini da parte dell'Istituzione Scolastica (su bacheche in classe; sul sito istituzionale; su bacheche all’interno della scuola; su pubblicazioni) è ammessa quando è legata alle funzioni istituzionali dell'ente, anche in difetto di specifica autorizzazione degli interessati. La non necessità del consenso è stata ribadita dal citato Regolamento ed anche nella nuova formulazione del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018. A nostro avviso la copertura normativa per la pubblicazione sul sito sussiste in quanto, oltre al legame con le funzioni istituzionali dell'ente viene in questione anche l'art 136 comma 1 lett. c) del Codice, relativo ai trattamenti finalizzati alla diffusione occasionale nell’ambito di attività giornalistiche e di manifestazione del pensiero, con i limiti previsti dalla Carta di Treviso per le immagini dei minori, ribaditi e chiariti in diversi interventi del Garante (ad es, comunicato stampa del 12 marzo 2004 e decisione su ricorso del 6 aprile 2004): in sostanza, questo tipo di attività viene equiparata ad una sorta di attività giornalistica da condurre nei limiti di quanto strettamente necessario all'attività della scuola. Riteniamo di poter indicare che le immagini dei minori debbano essere relative a momenti “positivi” legati alla vita della scuola (attività didattica, manifestazioni sportive, ecc). Non è possibile in alcun modo pubblicare dati relativi allo stato di salute delle persone (art. 22 comma 8 del Codice privacy). Si tratta di un appiglio normativo che abbiamo sempre sostenuto nei nostri corsi, su cui il Garante è ben vero non si è mai espresso in senso ufficiale ma non ha altresì mai sanzionato situazioni di pubblicazione di foto sul sito. Nel caso di specie la scuola vuole pubblicare su youtube un video relativo ad attività istituzionale. Nel caso sia la scuola a caricare il video su youtube, in quanto soggetto che ha provveduto alla realizzazione del video, dovrebbe richiedere l'informativa preventiva adeguata e specifica sul punto ( trattandosi di pubblicazione inerente l'attività istituzionale) fermo restando che ogni eventuale criticità inerente detta pubblicazione sarebbe imputabile alla scuola medesima. Infatti, così come la scuola è responsabile di ciò che viene pubblicato sul sito, alla stessa stregua in caso di pubblicazione su social network eventuali responsabilità ( si pensi a violazioni della normativa privacy) saranno sempre in linea generale riconducibili all'istituzione scolastica. Ricordiamo, anche ai fini dei controlli e delle relative responsabilità, che, ci sono diversi modi per condividere un video caricato su YouTube, a seconda di come viene preimpostata la relativa opzione da chi ha caricato il video. In definitiva vi è la possibilità di creare pagine web dell'istituto su facebook, youtube al fine di condividere materiali, documenti didattici, immagini legate alla vita scolastica. La scuola ha un dovere di sorveglianza e di controllo su tutti i dati personali, sia di studenti sia di altri operatori della scuola, che vengono pubblicati sul proprio sito istituzionale. È consentito allorché la scuola, che deve aver comunque fornito l'informativa preventiva sul punto, mantenga sempre possibilità di intervento sui contenuti con possibilità di oscurare ed eliminare interventi di terzi lesivi dei dati personali ivi inseriti.
Data di pubblicazione: 25/03/2019

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