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Ho necessità di tornare, purtroppo, su una questione trita e ritrita: quella delle riprese foto/video a scuola. Nei vari corsi di Italiascuola è stato più volte chiarito che: 1. il Dirigente scolastico non deve chiedere “liberatorie” né il consenso al trattamento dei dati, fatto salvo il caso di cui all’art. 96 del Codice Privacy (consenso alla comunicazione dei dati sugli esiti degli studenti, su richiesta degli interessati, per finalità di orientamento, formazione ed inserimento professionale); 2. deve redigere una dettagliata informativa, nella quale, a proposito di foto e video, specificherà che le riprese degli alunni minori, durante manifestazioni e feste, possono essere effettuate, purché poi vengano utilizzate nel circuito familiare o amicale e che immagini o riprese potrebbero essere pubblicate nel sito della scuola, nello spirito della “Carta di Treviso”. Eppure, nel file che allego, pubblicato dal MIUR nella piattaforma “Sidilearn”, a pag. 12, sembra far capire che sia doveroso chiedere il consenso all’uso di fotografie in vista di una loro pubblicazione nei media. 1. Insomma, si deve chiedere il consenso alla pubblicazione di foto o video, o no? Il genitore “A” può esercitare il “diritto di opposizione” alla pubblicazione di foto o video del proprio figlio nei media? E può opporsi al fatto che il genitore “B”, durante la festa di Natale o di fine anno, scatti una foto al proprio figlio, da usare anche solo nel circuito familiare o amicale, dal momento che in tale foto può essere ritratto accidentalmente anche il figlio di “A”? 2. Propongo, infine, questo caso: la festa di fine anno è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, che, ovviamente, ha coinvolto la scuola ed ha predisposto un servizio per le riprese foto e video, che saranno poi pubblicate nei media. In questo caso, la responsabilità dell’informativa (o della richiesta di consenso?) è del dirigente scolastico o dell’Amm.ne comunale?

La risposta di Privacy for School

Buongiorno, in breve si espone quanto segue: 1) noi non possiamo in alcun modo mettere in dubbio quanto esplicitato dal MIUR; siamo nel campo del diritto, in particolare in una area di lavoro (uso foto e video sul sito della scuola) in cui non ci sono solidi precedenti (o del Garante o della giurisprudenza) per cui non possiamo dire che la nostra opinione vale di più di quella dell'estensore della Guida allegata; 2) confermiamo, per quanto ci riguarda, il nostro punto di vista, ancorato al GDPR e al Codice Privacy italiano che non consentono la diffusione di dati (ad esempio diffusione di foto sul sito) alle Pubbliche Amministrazioni, a meno che non ci sia una norma di legge o di Regolamento (DM, DPCM, OM, ecc) che lo prevede. Ove esista questa norma va poi data idonea informativa sul trattamento correlato agli interessati (soggetti ritratti nelle foto e nei video); 3) non è possibile impedire foto e video delle famiglie durante le recite scolastiche, non serve alcun consenso; la famiglia ne risponde direttamente se usa le foto e i video al di fuori dell'ambito familiare (ad esempio, pubblicandole su account facebook personali); 4) se l'evento è del Comune, è il Comune che si deve occupare del tema privacy. Più in generale, mentalmente, bisogna accedere a questa linea guida: il problema privacy se lo deve porre chi tratta i dati (vale a dire chi li detiene, cancella, rettifica, pubblica, comunica, diffonde). Facciamo l'esempio della scuola che organizza un evento aperto a stampa e genitori. La scuola in questione deve solo avvertire chiaramente tutti che l'evento è aperto a stampa e genitori, poi chi tratta dati (fotografo del giornale, genitore con il suo telefono cellulare, ecc) deve occuparsi di essere in regola con le norme sulla privacy.
Data di pubblicazione: 03/06/2019

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