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La risposta di Privacy for School

Preliminarmente la redazione osserva che il fatto oggetto della contestazione degli addebiti (screenshot del registro elettronico) è diverso, nella sua realtà fenomenica, dalla condotta effettivamente praticata dal docente. Già questa circostanza appare idonea a inficiare l’eventuale sanzione, ben potendo il lavoratore invocare la violazione del principio di immutabilità della contestazione degli addebiti. Per altra via, sarebbe stato opportuno indicare con maggiore precisione la natura della comunicazione (quale strumento social sia stato utilizzato) e i destinatari della comunicazione predetta (gli studenti o gli studenti e i genitori?). Anche questo profilo potrebbe rilevare ai fini dell’osservanza del principio della specificità della contestazione di addebiti. Le considerazioni che precedono inducono a valutare l’opportunità di soprassedere all’irrogazione della sanzione, tanto più che, pur nella non completa conoscenza dei fatti, si può quantomeno dubitare dell’illegittimità dell’azione del docente. L’esternazione agli studenti dei voti conseguiti all’esito di una verifica, sia pure effettuata nell’ambito di un contesto non competitivo, appare funzionale all’apprendimento inteso nella sua più lata accezione (nello stesso quesito si conviene su questo punto). Sennonché, la peculiarità dell’ambiente scolastico consiste anche nella diversa soglia di accettabilità di azioni didattiche che, in astratto, sembrerebbero collidere con il diritto alla riservatezza dei dati personali. Ad esempio, nell’opuscolo divulgativo confezionato dal Garante nel 2016 (la scuola a prova di privacy), si legge che “Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali”. A maggior ragione, trattandosi di dati non sensibili, non pare che la condotta del docente possa ritenersi illecita per il solo fatto che la comunicazione dei dati sia stata posta in essere con modalità telematiche nell’ambito del gruppo (chiuso) della classe, secondo una modalità coerente con l’evoluzione del contesto sociale. A ben vedere, si dubita financo che nel caso di specie la condotta del docente possa integrare un trattamento di dati nella forma della comunicazione in senso tecnico, posto che la circolazione dei dati personali sembrerebbe essere rimasta circoscritta all’interno della comunità scolastica e, comunque, non risulta aver compromesso in modo significativo la privacy di alcuno.
Data di pubblicazione: 02/10/2019

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