Abbiamo letto le FAQ 9, 10 e 11 del Garante Privacy, recentemente pubblicate, dove si parla di consenso e a questo punto non ci torna quello che abbiamo sentito nei vostri corsi di formazione, dove avete escluso che le scuole chiedano il consenso al trattamento. Il consenso si può chiedere o no? Per completezza riportiamo le FAQ citate. Grazie.
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FAQ 9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
FAQ 10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
FAQ 11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
Grazie.
La risposta di Privacy for School
In relazione al quesito posto si evidenzia quanto segue.
Le FAQ recentemente pubblicate sul sito del Garante costituiscono una raccolta di casi già trattati dal Garante stesso, pertanto non presentano elementi di novità rispetto a quanto detto in passato.
I casi citati nelle FAQ, peraltro tutti trattati nei nostri corsi di formazione, riguardano il trattamento di dati da parte di soggetti diversi dalla scuola. Come evidenziamo sempre nei corsi, bisogna continuamente tener presente un criterio logico che è correlato a due domande fondamentali: chi tratta i dati personali? Dove sono conservati questi dati ?
Nei tre casi citati, i dati sono trattati e conservati da privati (alunni o genitori con smartphone, macchine fotografiche o videocamere) e il Garante espone il principio che va ripetendo da tempo per i trattamenti fatti da privati: finchè il dato è trattato da un privato (genitore che riprende la recita o alunno che registra la lezione) per scopi personali, senza comunicarlo o diffonderlo, nessun problema. Il dato resta nel dispositivo (videocamera, telefono, ecc) del privato.
Se, invece, quel dato personale deve poi essere comunicato o diffuso dal privato stesso (ad esempio sulla pagina di un social network) serve il previo consenso degli interessati.
Ripetiamo che questi principi NON si applicano ai trattamenti di dati personali fatti da persone giuridiche pubbliche (ad esempio le scuole) dove ci sono altre logiche giuridiche di trattamento (serve una norma di legge o di regolamento per essere autorizzati pubblicare e diffondere dati personali, serve l'informativa resa preventivamente, il trattamento deve essere fatto per indispensabili ragioni di interesse pubblico ecc, ecc). Quindi nulla cambia rispetto a quello che abbiamo detto nei corsi di formazione.
Va detto che in un recente video, pubblicato nell'area del sito del Garante riservata ai DPO degli enti pubblici, si apre al consenso ai trattamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ma con moltissimi distinguo e cautele legate allo "sbilanciamento" dei rapporti di forza dei soggetti in gioco (un privato nei confronti di un "colosso" come la Pubblica Amministrazione che potrebbe condizionarne la volontà al momento di prestare il consenso) e quindi qui non stiamo nemmeno riportare questa ipotesi perchè residuale, perchè confonderebbero solo le idee a chi deve lavorare a scuola e comunque non riguarda il tema della pubblicazione dei dati sul sito della scuola, per i quali vige la solita regola della diffusione solo se prevista da norma di legge o regolamento.
Data di pubblicazione: 20/12/2019