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Può essere registrata da un genitore, senza chiedere l'autorizzazione, nell’ufficio del Dirigente scolastico, che è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, una conversazione tra il Dirigente scolastico, una docente e il genitore? Il presente quesito poiché in seguito ad alcune sentenze per l’uso di registrazioni di una comunicazione tra persone presenti, la registrazione costituisce una forma di documentazione del colloquio e quindi non può sottostare al regime rigoroso previsto per le intercettazioni ed è ammissibile come prova documentale, ma è stato però precisato che per polizia, carabinieri, giudici e pubblici ufficiali la registrazione non è consentita.

La risposta di Privacy for School

Per quanto attiene al tema della registrazione del colloquio, giova ricordare che, dall’esame della giurisprudenza, la mera registrazione di una conversazione tra presenti non integra un illecito penale. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: "non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione" (così Cassaz. pen., sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 18908, in Massimario.it - 31/2011). Dal punto di vista del diritto penale, infatti, non rileva il fatto che la riproduzione venga utilizzata senza il consenso della parte che non era a conoscenza che il colloquio fosse registrato. Si segnala anche la sentenza della Cassazione penale (3 febbraio 2017 n. 5241) che ha ribadito la liceità dell'utilizzo di registrazioni audio e video come prove documentali. In particolare, con la sentenza citata, si è chiarito che non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari anche tramite il proprio smartphone, una conversazione con un'altra persona senza necessità che quest'ultima debba essere preventivamente informata. Il principio ribadito da tale decisione è che: "le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da una persona autorizzata ad assistervi (..) costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico". Ciò, anche perché, prosegue la Suprema Corte, "la persona che registra è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso". Secondo la giurisprudenza, le moderne tecniche di registrazione rese possibili da telefoni cellulari smart, ecc. -che posseggono le funzionalità audio e video- e l'uso di applicazioni dedicate alla registrazione audio e video, consentono una documentazione oggettiva e non contestabile e come tali un'occasione di acquisire una prova importante a livello processuale (Cassaz. pen. 3 febbraio 2017 n. 5241, in senso conforme: Cassaz. pen. 8 marzo 2010 n. 9132). Sotto il profilo penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un partecipante alla stessa non sembra configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 615-bis c.p. ("Interferenze illecite nella vita privata") e la registrazione trova pieno utilizzo probatorio nel processo. Le medesime considerazioni possono essere svolte anche nel processo civile e del lavoro dove, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, le video-registrazioni sono come detto prove documentali. Ciò tuttavia non legittima utilizzi impropri da parte di chi ha raccolto la registrazione: un utilizzo diverso dai fini strettamente personali, infatti, presuppone una preventiva informazione e la prestazione di un consenso che non possono ritenersi integrati tacitamente o addirittura essere omessi. E, ricordiamo, solo i fini strettamente personali legittimano il privato a effettuare un trattamento di dati personali svincolato dall’applicazione del codice privacy. Infatti, (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322) il principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento viene derogato nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa. La generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento subisce una deroga nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito. Pertanto, la registrazione fonografica di un colloquio fra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., ha natura ammissibile sia nel processo del lavoro che penale; qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi a tale colloquio, essa rappresenta una prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo. Conclusivamente, che il genitore potesse dunque registrare pare indiscutibile, con i limiti di cui sopra, ergo nessuna divulgazione è consentita. Pertanto, il problema dell’illiceità si potrebbe porre qualora l’autore utilizzasse la registrazione diffondendola, integrando in tal modo un trattamento di dati personali altrui sindacabile sotto i profili dell’omessa preventiva informativa e del consenso, se e nella misura in cui la raccolta e il trattamento non siano pertinenti a una sua propria esigenza difensiva.
Data di pubblicazione: 24/01/2020

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